L’art. 1256 del cod. civile afferma: “ L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile“. Al successivo art. 1258 sempre del cod. civile, si legge: “ La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa” .